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Legge n. 12 dell' 8 Febbraio 2001: ''Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore''.
Lunedì, 19 Febbraio 2001

E' stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.41 del 19 Febbraio 2001 la Legge 8 Febbraio 2001 n.12 : "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore".
In vigore dal 6 Marzo 2001.
Le principali novità introdotte dalla legge:

- Semplificazione della prescrizione
Usufruiscono delle nuove modalità semplificate di prescrizione i dieci farmaci oppioidi antidolore piu' usati: Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone
La prescrizione di queste sostanze è possibile per i malati con dolore severo dovuto a cancro o ad altra patologia degenerativa
Il Ricettario Ministeriale Stupefacenti attuale verrà sostituito, in tempi brevi, con un ricettario a ricalco in duplice copia o in tre copie per i farmaci a carico del SSN. Il Medico, l'Odontoiatra o il Veterinario dovranno così compilare la ricetta una sola volta per ogni prescrizione, come per gli altri farmaci. Finché il Ministero non provvederà alla sostituzione potrà essere utilizzato il vecchio ricettario.
Per ogni ricetta è possibile prescrivere due farmaci diversi o dosaggi diversi della stessa specialità.
La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del Medico, dell' Odontoiatra o del Veterinario.
La durata massima della prescrizione è estesa dagli attuali otto a TRENTA GIORNI.
La validità temporale della ricetta non ripetibile è estesa da dieci a TRENTA GIORNI.

- Depenalizzazione
È stata disposta una "depenalizzazione" per il Medico ed il Farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal testo unico stupefacenti per la vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III. La precedente sanzione penale, dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda da lire 100.000 a lire 4.000.000, è stata sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisca reato.
La nuova legge non ha peraltro apportato alcuna modificazione al disposto dell'articolo 71 del Testo unico stupefacenti (DPR 309/1990), che prevede tuttora, per chiunque violi le disposizioni relative alla vendita delle sostanze incluse nelle tabelle IV, V e VI dello stesso Testo unico, una sanzione penale (ammenda) da lire 50.000 a lire 500.000.

- Norme per agevolare l'assistenza domiciliare
Il Medico, l'Odontoiatra o il Veterinario potrà approvvigionarsi dei farmaci sopra elencati con "autoricettazione". Potrà detenere e trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle stupefacenti I, II e III per uso professionale urgente. Dovrà peraltro conservare per due anni copia dell'autoricettazione e tenere un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci suddetti.
Sono autorizzati a trasportare quantità terapeutiche di farmaci compresi nell'all. III bis (purché siano in possesso della certificazione medica che ne prescrive posologia ed utilizzo al domicilio del paziente) anche gli infermieri professionali che effettuano servizio di assistenza domiciliare in ambiti ben definiti (distretti sanitari di base o servizi territoriali delle Aziende).
La consegna di quantità terapeutiche dei suddetti oppioidi antidolore al domicilio dei malati, con dolore severo dovuto a cancro o ad altra patologia degenerativa, può essere effettuata anche da operatori sanitari o familiari dei malati, se accompagnata da dichiarazione sottoscritta dal medico di famiglia, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente.
Links & allegati
Documento Adobe Acrobat (PDF)Legge 8 Febbraio 2001 n.12
Collegamento a pagina WebCircolare del Ministero della Sanità del 26 Giugno 2001
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