FIMMG ME inform@ - (Assistenza primaria)
Domenica, 14 Giugno 2020
Pubblicato su GURI il Decreto-legge che proroga quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, al 31 luglio 2020.
In sommi capi: L’articolo 26, comma 2, introduce la possibilità che anche il medico di assistenza primaria prescriva il periodo di assenza dal servizio del cittadino nelle specifiche condizioni di rischio descritte dalla legge per prevenire l’esposizione al contagio mediante l’utilizzo di procedure ordinariamente previste per la certificazione di malattia.
I cittadini a rischio che possono usufruire di tale prescrizione sono esclusivamente:
1) i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono pertanto soggetti che hanno già ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave previsto dalla legge n. 104/1992.
2) i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992. Si tratta dei soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap previsto dalla Legge n. 104/1992 senza connotazione di gravità ma nel cui verbale, oppure in altra certificazione medico legale in loro possesso, è riportata la condizione di immunodepressione o di patologia oncologica o relativa terapia salvavita che determina una condizione di rischio.
Suggeriamo a tutti i colleghi di inserire nel certificato in questione la seguente dicitura:
Sogg. in situazione di fragilità sulla base del …………. prot. n. …………. rilasciato in data …………. (occorre, prudenzialmente, conservare tutta la documentazione che attesta il riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o la certificazione dei competenti organi medico-legali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, che attesta una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Qualora gli stessi abbiano già la certificazione rilasciata sino al mese di Aprile non è necessario reinviarli ai Competenti organi medico legali. Negli altri seguire quanto sopra Links & allegati
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