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Certificati ''on-line'': chi deve fare il certificato?
Lunedì, 10 Gennaio 2011


CERTIFICATI ON LINE (aggiornamento)

La legge n. 183 del 4 Novembre 2010 ha previsto che, in tutti i casi di assenza per malattia, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (ovvero Legge Brunetta).

Ci sembra utile ricordare alcuni punti fondamentali:

Chi deve fare il certificato?
  1. Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale
  2. Medici convenzionati con (medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta, continuità assistenziale)
  3. Medici liberi professionisti
I lavoratori interessati sono tutti i dipendenti, privati e pubblici, esclusi (ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in regime di diritto pubblico o disciplinati da propri ordinamenti e cioè:
  1. Magistrati ordinari;amministrativi e contabili;
  2. Avvocati e procuratori dello Stato;
  3. Professori e ricercatori universitari;
  4. Personale della carriera diplomatica;
  5. Personale della carriera prefettizia;
  6. Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
  7. Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
  8. Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  9. Personale militare;
  10. Forze di polizia di Stato;
  11. Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
  12. Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva.
Per queste categorie rimane vigente la tradizionale modalità cartacea (i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea, con timbro e firma, e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato). In ogni caso giova ricordare che non è un illecito (purchè il paziente abbia fornito il consenso) inviare per via telematica un certificato che, invece, poteva essere rilasciato in forma cartacea, ma perche’ venga accettato dalle competenti amministrazioni occorre rilasciare anche la copia cartacea del certificato, già inviato telematicamente, che deve riportare timbro e firma del medico certificatore.

Il certificato va rilasciato solo in seguito a visita medica. La trasmissione telematica del certificato medico va fatta: in caso di visita ambulatoriale contestualmente alla visita; se visita domiciliare nelle 24 ore successive alla visita. L’attestato di malattia va consegnato al paziente.

Il paziente può riferire di essere ammalato soltanto per un giorno precedente la visita. (per es. se si ammala il sabato e si rivolge a noi il lunedì potremo coprire solo la domenica).

Il PIN per accedere alla trasmissione del certificato è personale e non cedibile a terzi (segretaria, sostituti).

I sostituti debbono pertanto essere forniti di PIN personale rilasciati dalla ASL.

In assenza di rete ADSL il certificato può essere inviato per via telefonica al Call Center al numero verde 800 013 577.

In caso di necessità ed assistenza tecnica e normativa ci si può rivolgere al numero verde 800 030 070, dal lunedì al sabato dalle 08,00 alle 20,00.

Giacomo Caudo e Aurelio Lembo
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