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Scadenze 31 gennaio: Contributi previdenziali ENPAM su base volontaria (aliquota modulare). In lineaa il modello di istanza per chi vuole variare la percentuale o presentare l'istanza per la prima volta.
Mercoledì, 12 Gennaio 2011


Il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 29 luglio 2009, con l'ART. 60, ha introdotto l'istituto della aliquota modulare su base volontaria.

Il Medico, presentando domanda entro il 31 gennaio di ogni anno, potrà esercitare la facoltà di variare la quota contributiva a proprio carico dall'1% al 5% o, se non l'ha fatto nell'anno precedente, può chiederne l'attivazione.

Sarà compito della ASP, recepita la richiesta del Medico, versare all'ENPAM la quota contributiva aggiuntiva nella percentuale che il medico stesso ha scelto.

La richiesta della contribuzione aggiuntiva o la variazione della percentuale scelta può essere effettuata solo una volta l’anno entro il 31 gennaio.

La richiesta deve essere inviata a tutte le ASP, se diverse, con le quali il medico ha in atto un rapporto convenzionale come Medico di Medicina Generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale, Medicina dei servizi).

In assenza di comunicazioni di variazioni, da effettuarsi entro entro il 31 gennaio, l’aliquota resta confermata anche per gli anni successivi. Si ribadisce, quindi, che chi ha già presentato istanza negli anni precedenti e non vuole variare la percentuale non deve presentare alcuna domanda.

Tutte le comunicazioni inviate alle ASP di competenza è consigliabile inviarle in copia alla FONDAZIONE E.N.P.A.M. – SERVIZIO CONTRIBUTI UFFICIO RISCOSSIONE FONDI SPECIALI – VIA TORINO 38, 00184 ROMA - allegando la ricevuta della Raccomandata di invio alla ASP, se consegnata a mano il numero di protocollo di registrazione.

Con il decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000 che prende in esame il trattamento fiscale delle varie forme di previdenza integrativa, i versamenti facoltativi alle gestioni pensionistiche obbligatorie sono INTEGRALMENTE deducibili dal reddito imponibile e non vi è alcun divieto di cumulo, per la deducibilità fiscale, tra questi versamenti ed i contributi versati alle forme previdenziali complementari.

Considerando che la trattenuta relativa all’ENPAM viene effettuata sul lordo del ‘’lavorato’’ è facile intuire che buona parte delle somme destinate al contributo volontario vengono sottratte alla tassazione con i consequenziali benefici che il meccanismo comporta.

Il modello predisposto dall'E.N.P.A.M. per la richiesta alle ASP può essere scaricato cliccando sull'apposito link presente in calce a questa pagina.

Stefano Leonardi
Links & allegati
Collegamento a pagina WebIl modello predisposto dall'E.N.P.A.M. per la richiesta alle ASP
Collegamento a pagina WebArt. 60 dell'ACN vigente
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