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''Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida''. Decreto 26 luglio 2011, G.U.R.I. 12 agosto 2011.
Venerdì, 12 Agosto 2011


Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.187 di oggi, 12 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2011 «Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida».

Di seguito le modifiche di maggior rilievo apportate al decreto 31 gennaio 2011:
a)L'art, 6, comma 3, del decreto 31 gennaio 2011 come modificato dall'art, 4, comma 1, del decreto 26 luglio 2011 prevede che fino alla data del 15 febbraio 2012 i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi (i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alla unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari del!a Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato) possono rilasciare certificati di idoneità psico-fisica necessari al conseguimento della patente di guida secondo le modalità previgenti rispetto alle disposizioni dell’art.1 del decreto 31 gennaio 2011, che introduce invece l'uso di un codice di riconoscimento che dovrà essere riportato in calce alle certificazioni unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso.;
b)L'art. 3 del decreto 31 gennaio 2011 come modificato dall’art.2, comma 1 del decreto 26 luglio 2011, chiarisce che il rilascio di certificazione da parte di medici non più appartenenti alle strutture (medici che abbiano cessato di appartenere ad amministrazioni e corpi anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza), può essere effettuato purché tali sanitari abbiano svolto l'attività in parola negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni;
c)L'art. 3-bis del decreto 31 gennaio 2011 inserito dall'art. 3, comma 1, del decreto 26 luglio 2011 recante "Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni utili ai rinnovi di validità di titoli abilitativi alla guida" dispone che all'atto del rilascio del certificato medico di cui all'art. 331, comma 1, lettera a), del DPR 495/92 il codice di identificazione é apposto alla sinistra del campo "generalità, qualifica, e firma del sanitario" in uno spazio di dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza .
In calce a questa pagina è possibile, cliccando sull'apposito link, scaricare il Decreto che, considerata la complessità e la rilevanza della materia, si invita a leggere con grande attenzione per un'esame approfondito.
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