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Giovedì, 17 Aprile 2014
Sulla G.U.R.I. n. 85 dell'11 aprile 2014 è stata pubblicata la circolare n. 2/2014 del 17 febbraio 2014 a firma del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, D’Alia: ''Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi cazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 - «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» - articolo 4, comma 16-bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici''. La circolare indica la possibilità di autocertifcazione - con allegato il relativo modello prestampato da compilare - per i dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche o terapie. Se la struttura sanitaria pubblica o privata rilascia un'attestazione, questa dovrà contenere la qualifica del soggetto che la redige e l'orario di entrata e di uscita del dipendente senza, ovviamente, nessun riferimento alla diagnosi poichè non si tratta di una certifcazione di malattia. L'autocertificazione di presenza (attestazione di presenza) sostituisce la giustificazione dell'assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazionesanitaria. Nel caso di dipendenti che debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. In calce a questa pagina è possibile scaricare la circolare ed il modello di autocertificazione pubblicati . Links & allegati
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I documenti sono qui riprodotti solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.
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